Tra le parole con cui abbiamo dovuto familiarizzare in quest’ultimo anno e mezzo ci sono pandemia, lockdown e, ovviamente, DPCM
Di: Valeria Palmisano
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Il meraviglioso mondo “dell’online”
L’accesso a Internet e, nello specifico, ai motori di ricerca, è indubbiamente uno degli effetti positivi della digitalizzazione: basta un click e si hanno a disposizione miliardi di informazioni, di ogni tipo.
Se prima infatti, a meno che non si fosse del mestiere, la consultazione di alcuni testi veniva effettuata presso biblioteche comunali o universitarie da coloro che volevano saperne di più di un certo argomento, il web ha permesso che tantissime informazioni venissero raccolte nel suo enorme calderone.
Questo, tuttavia, ha due risvolti: la conoscenza è diventata alla portata di tutti, e tutti, indistintamente, possono accedere alla conoscenza. Ciò significa che anche chi, appunto, non è del mestiere e quindi poco mastica di una determinata materia, può accedere a materiali che, senza una solida base, può accidentalmente mal interpretare oppure non pienamente comprendere.
È importante ricordare che ogni medaglia, dunque, possiede due facce: ecco quella che può essere quella “meno positiva” del web 2.0.
Alcuni esempi
Esemplificazioni lampanti, concernenti il tema di questo articolo, possono essere termini utilizzati molto speso nell’ambito giuridico, e non solo, ma di cui non sempre si conoscono i significati:
- la particella “cd.” annovera tra i suoi significati il sostantivo “cosiddetto” o, nella versione al femminile, cosiddetta;
- il termine “ovvero” non significa “cioè” ma è sinonimo della congiunzione disgiuntiva “o“.
Le fonti del diritto
Nelle prime lezioni di diritto costituzionale che si affrontano a scuola superiore – per chi ha questa disciplina all’interno del suo curriculum – e all’università, sicuramente si parla di fonti del diritto, ossia l’insieme degli atti e dei fatti che in un ordinamento giuridico […] sono reputati idonei a modificare o innovare l’ordinamento stesso.
Nello specifico, durante le lezioni, viene illustrata la cosiddetta “piramide delle fonti del diritto”, ovverosia lo schema esplicativo della gerarchia delle fonti, ossia ciò che compare più in alto ha una valenza maggiore rispetto a quello che è presente più in basso.
La piramide delle fonti del diritto
Come si nota, la fonte del diritto con valore maggiore è la nostra Costituzione (insieme alle leggi costituzionali). E i DPCM allora? Ci arriviamo subito.
Successivamente troviamo regolamenti e direttive dell’UE, facendo l’Italia parte dell’Unione.
Quindi arriviamo al cuore di questo articolo: al terzo posto si trovano le leggi ordinarie, i decreti-legge ed i decreti legislativi.
Le leggi ordinarie, come già si intuisce dalla nomenclatura, sono quelle promulgate dal Parlamento, con l’iter legislativo come lo conosciamo grazie agli articoli dal 71 e successivi della Costituzione(fonte).
Qual è la differenza tra decreto-legge e decreto legislativo?
Si potrebbe azzardare nel dire, per semplificazione, che il decreto legislativo è quello che più assomiglia alla legge ordinaria, con la differenza che coloro i quali si occupano di studiarlo e successivamente redigerlo non sono i parlamentari, ma, con la delegazione delle Camere, sono i membri del Governo.Il decreto legislativo, infatti, si distingue dal decreto-legge perché l’intervento parlamentare non è successivo, ma preventivo, nel senso che il decreto legislativo viene adottato dal Governo soltanto previa legge di delegazione – chiamata Legge Delega – da parte del Parlamento (fonte), vedi l’articolo 76 della Costituzione.
Il decreto-legge, invece, è un atto avente valore di legge adottato dal Governo nei casi straordinari di necessità e urgenza, che viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione (fonte). E il Parlamento? Dov’è il controllo di chi ha il potere legislativo? Il Parlamento entra in gioco proprio il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del Decreto: esso ha sessanta giorni di tempo per compiere tutte le analisi del Decreto che ritiene necessarie e, successivamente, convertirlo in legge, con eventuali modificazioni.
Cosa succede se non avviene questa conversione? Il provvedimento perde efficacia sin dall’inizio (articolo 77 della Costituzione) (fonte).
I decreti-legge e i DPCM Conte-Draghi
Consultando il sito della Gazzetta Ufficiale, ossia il documento attraverso cui i cittadini e le cittadine possono consultare le leggi in vigore, è possibile notare la conversione di cui si è accennato prima.
Sul sito del Governo è possibile trovare la lista delle misure adottate dal Governo dall’inizio della pandemia.
Prendiamo, dunque, il primo decreto-legge che è stato emanato per il contenimento dell’epidemia, ossia il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6: esso è stato convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U. 09/03/2020, n. 61).
Procedendo cronologicamente ci si imbatte nel Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ossia il Decreto Curaitalia, il quale è stato convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
Quindi arriviamo a questo 2021 con il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 il quale è stato convertito con modificazioni dalla Legge 12 marzo 2021, n. 29 (in G.U. 12/03/2021, n. 61) ed il Dpcm 2 marzo 2021 cheè stato in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e ha confermato, fino al 27 marzo 2021, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
Questo DPCM è stato emanato per dare ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 – Suppl. Ordinario n. 17).
Quindi, per rispondere alla domanda posta come titolo di questo pezzo, sì, i decreti-legge ed i DPCM sono legali.