Tante le novità di questo 2021: a Gardaland le code sono virtuali e non più fisiche, l’Italia ha vinto gli Europei e la firma per un Referendum si trasforma in digitale
Di: Valeria Palmisano
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Dal 12 agosto, per la prima volta nella storia, è possibile apporre la propria firma online per sottoscrivere un Referendum.
Pioniere di questo il Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale, il quale esprime riconoscenza, sul proprio sito web, all’Associazione Luca Coscioni e agli attivisti grazie a cui sono «riusciti ad ottenere la possibilità di sottoscrivere un referendum anche in modo digitale».
Si può procedere alla firma in tre modi: utilizzando lo SPID o con il dispositivo personale per la firma digitale (gratuitamente) oppure usufruendo il servizio TrustPro (al costo di € 3).
Ma facciamo un passetto indietro…
Cos’è un Referendum?
L’Enciclopedia Treccani suggerisce: Referèndum s. m. [propr. lat. mod., gerundivo neutro sostantivato del verbo referre «riferire», dalla locuz. ad referendum «(convocazione) per riferire»].
Il Referendum, perciò, prosegue Treccani, è l’istituto giuridico per il quale, in senso lato, è consentita o richiesta al corpo elettorale una decisione su singole questioni.
I tipi di Referendum
Sicuramente, con la parola “Referendum”, il primo a tornare alla mente è il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 dal quale è nata la Repubblica Italiana.
Nell’attuale ordinamento giuridico italiano sono previste due forme di referendum: quello sulle leggi costituzionali, chiamato referendum costituzionale, ed il referendum sulle leggi ordinarie, anche chiamato referendum legislativo.
Qual è la differenza tra i due?
Il referendum costituzionale viene indetto solo se la legge costituzionale non abbia avuto l’approvazione dei due terzi del Parlamento.
Il referendum legislativo, cui si annovera il referendum abrogativo, viene utilizzato per chiedere un parere, nello specifico, circa l’abrogazione (annullamento, eliminazione, ndr) totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge. Questo referendum può essere richiesto da almeno cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.
Art.1 Cost.: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro».
I referendum rappresentano il più importante istituto di democrazia diretta: i cittadini, senza la mediazione del Parlamento, possono, grazie ad esso, esprimere la propria opinione direttamente su una norma, un atto o una decisione da assumere.
Quali sono gli strumenti mediante i quali i cittadini possono esercitare la democrazia diretta:
- Petizione, è lo strumento più semplice di democrazia diretta;
- Referendum abrogativo;
- Referendum confermativo, tramite il quale i cittadini possono essere chiamati al voto anche senza preventiva raccolta di firme per alcune tipologie specifiche di leggi.
- Legge di iniziativa popolare, con cui i suggeritori della legge di iniziativa popolare, raccogliendo il numero di firme necessario nei tempi e nelle modalità previste, chiamano alla discussione ed al voto i rappresentanti eletti. Questo strumento di democrazia diretta è chiamato anche Mozione di iniziativa popolare;
- Referendum legislativo, con cui i suggeritori della legge di iniziativa popolare chiamano al voto direttamente l’insieme degli elettori;
- Revoca degli eletti, che consente ai cittadini, seguendo le specifiche procedure, di revocare un rappresentante eletto prima dello scadere del suo mandato oppure anche, eventualmente, tutto l’organo rappresentativo.
Come vengono disciplinati i Referendum?
All’interno della Costituzione italiana ci sono gli articoli che disciplinano i Referendum, vediamo il principale.
Articolo 75 della Costituzione:
È indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80].
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Una grandissima novità, dunque, agevolata probabilmente dall’attuale emergenza pandemica, che ha dato un boost alla digitalizzazione anche in questi atti burocratici.
Maggiori informazioni sul Referendum Eutanasia Legale – Liberi fino alla fine si trovano sul sito web Referendum Eutanasia Legale.